L’autocertificazione: la prima!

Prendetevi 2 minuti per leggere questo post: è molto importante! 👇👇👇

La situazione emergenziale, conseguita dalla inaspettata e forse preventivabile diffusione a livello nazionale del virus COVID – 19, sta determinando rilevanti problematiche non solo di natura sanitaria, ma anche #comportamentali.

Non avendo competenze specifiche in materia medico-sanitaria, ci limitiamo a fornire dei consigli utili per evitare di incorrere nelle sanzioni contemplate dai diversi d.P.C.M. emanati in attuazione del decreto legge n. 6 del 20 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Una premessa è d’uopo, per superare questo momento così critico è indispensabile un grande senso di #responsabilità da parte di tutti che deve partire, inderogabilmente, dalla rimodulazione delle nostre #abitudini di vita e dal rispetto delle #regole comportamentali impartite in questi ultimi giorni.

È l’ultimo in ordine di tempo, ma sicuramente ne interverranno altri, il dPCM 9 marzo 2020 attraverso il quale il Presidente del Consiglio ha esteso “A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE” le misure di cui all’art. 1 del precedente suo decreto dell’8 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus.
È stata riconosciuta tutta l’Italia ZONA PROTETTA per evitare che il sacrificio di tanti concittadini, venga posto nel nulla da atteggiamenti irresponsabili e superficiali di altri.

🚫 Oltre ai divieti specifici, quali
– la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado e delle Università,
– la sospensione delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
– delle palestre,
– dei centri sportivi e culturali,
– delle piscine,
– la chiusura degli impianti sciistici e dei musei,
ve ne sono altri rimessi alla responsabilità e al buon senso del singolo cittadino.

Ci si riferisce, in particolar modo, agli #spostamenti delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale, regionale e comunale che, secondo quanto disposto dalla lettera a) dell’art. 1 del dPCM dell’8 marzo 2020, è da evitare salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

Il tenore letterale della norma e la ratio presupposta alla sua adozione non lasciano spazio a dubbi interpretativi di sorta.

Fatte salve le rigide eccezioni contemplate dal citato art. 1 lett. a), che dovranno essere #autodichiarate avvalendosi del modulo ministeriale diramato in queste ultime ore Autocertificazione-coronavirus.docx, è severamente vietato ogni spostamento sull’intero territorio nazionale.

Si consiglia vivamente di osservare la richiamata disposizione in quanto le conseguenze #penali alle quali i trasgressori vanno incontro sono di rilevante entità.
Il comma 2 dell’art. 4 del dPCM dell’8 marzo 2020, dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6.”
👉 L’art. 650 del codice penale rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, prevede a carico di colui che non ha osservato un provvedimento legalmente dato dall’Autorità (tali sono i richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206€, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

🧐 Ed è proprio tale ultima circostanza che ognuno di noi deve tenere in debita considerazione.
Infatti, il mancato rispetto della prescrizione di cui alla lettera a) dell’art. 1 del dPCM dell’8 marzo 2020, così come ampliata dall’art. 1 del dPCM del 10 marzo 2020, può integrare anche l’ipotesi di reato delineata dall’art. 452 del codice penale “Delitti colposi contro la salute pubblica” introdotta dal legislatore per rafforzare la tutela della salute pubblica qualora insidiata, posta in pericolo o lesa da condotte contrarie a regole precauzionali.
👉 In questi casi le pene sono molto più severe e contemplano per il trasgressore la reclusione da un anno a dodici anni.

‼️‼️‼️Attenzione è consigliata anche nella compilazione del modulo di autocertificazione che ogni cittadino deve redigere per spostarsi all’interno del territorio nazionale dichiarando perché è uscito di casa, dov’è diretto e fino a che ora.
Una volta sottoscritto, impegnandosi a dire la verità, dovrà essere mostrato, ove richiesto, alle forze dell’ordine.
Il mancato possesso di tale dichiarazione così come la #falsa dichiarazione delle ragioni presupposte allo spostamento comportano gravi conseguenze di natura penale.

Per la prima fattispecie trovano applicazione le ipotesi di reato (artt. 650 e 452 c.p.) e le pene innanzi descritte, per la falsa dichiarazione il reato che viene ad integrazione è quello previsto e punito dall’art. 495 c.p. rubricato “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” che contempla per il trasgressore la reclusione da uno a sei anni.
L’efficacia temporalmente limitata delle disposizioni innanzi richiamate (dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020, come disposto dall’art. 2 del dPCM del 10 marzo 2020), rende opportuna la loro scrupolosa osservanza al fine di evitare il doppio danno alla salute e alla libertà personale.

Giallonardi – Papa & Partners
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Scarica qui l’AUTOCERTIFICAZIONE http://bit.ly/39CHp5L