Autodichiarazione: il punto di vista dello Studio

Studio Giallonardi – Papa & Partners INFORMA

Il Governo, attraverso il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, rubricato “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha inteso, innanzitutto, dare soluzione alla evidente illegittimità dei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, pur prevedendo delle stringenti limitazioni alle libertà costituzionalmente garantite (art. 13 della Costituzione), sono stati emanati in difetto di una specifica attribuzione di rango primario.

Infatti, il decreto individua dettagliatamente la tipologia di misure restrittive applicabili per fronteggiare l’emergenza, attribuendo il relativo potere al Presidente del Consiglio dei Ministri e, solo in casi eccezionali, agli organi di vertice delle Regioni e dei Comuni.

Contemporaneamente, però, il Governo è intervenuto anche sul sistema sanzionatorio al fine di rendere maggiormente efficaci le misure adottate attraverso l’introduzione di sanzioni pecuniarie di natura amministrativa in sostituzione o in aggiunta quelle penali.

Intendiamo focalizzare l’attenzione su questo secondo aspetto ponendo l’attenzione sulle #sanzioni introdotte con il decreto legge n. 19 del 2020 in relazione, soprattutto, ai limiti di spostamento introdotti dalle attuali misure restrittive.
Al fine di aumentare l’efficacia deterrente del divieto di allontanamento ed, in generale, delle misure di contenimento, il trasgressore verrà punito – per effetto del decreto legge – non più con la sanzione penale prevista dall’art. 650 del codice penale bensì con la sanzione pecuniaria di natura amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00, che verrà aumentata fino a un terzo se la violazione è commessa con un veicolo ovvero raddoppiata in caso di reiterazione.

Le nuove disposizioni si applicano, seppure con una riduzione dell’entità della suindicata sanzione pecuniaria, anche alle violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 19 del 2020.
In altri termini è stata introdotta una depenalizzazione delle violazioni commesse anteriormente alle nuove disposizioni mediante la loro trasformazione in illeciti amministrativi. Per dirla in breve depenalizzazione si, impunità no!
Quindi, i destinatari della denuncia ex art. 650 del codice penale dovranno pagare la sanzione amministrativa pari a € 200,00.

La depenalizzazione, però, non ha riguardato tutte le violazioni alle norme di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. Continuano a comportare l’applicazione delle sanzioni penali le violazioni in ordine alla quarantena fiduciaria, all’isolamento obbligatorio e alle false attestazioni in #autocertificazioni.

Il nuovo decreto legge ha comportato, sotto il profilo operativo, l’elaborazione di un nuovo modulo di autodichiarazione che l’interessato deve compilare.

L’ultima versione ha oltremodo complicato il compito di chi è chiamato a compilarlo, in quanto richiede la dichiarazione di conoscenza non solo delle misure di contenimento del contagio adottate dal Governo e vigenti alla data di compilazione, ma anche le ulteriori limitazioni introdotte con provvedimenti adottati dalla Regione di partenza e da quella di arrivo, onerando il dichiarante di attestare finanche che lo spostamento in atto rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti e di indicare gli estremi del provvedimento legittimante lo spostamento.

In altri termini si demanda al cittadino l’accertamento giuridico dell’effettiva insussistenza di una violazione dei provvedimenti restrittivi del tutto ingiustificato.

L’autodichiarazione, infatti, ha la esclusiva finalità di “comprovare” la sussistenza di un elemento fattuale che giustifica lo spostamento.

L’accertamento in ordine alla riconducibilità della situazione di fatto dichiarata nel modulo ai casi di esclusione del divieto imposto è, viceversa, un’attività di competenza esclusiva dell’organo di controllo e non può essere “delegata” al cittadino.

Di conseguenza, anche al fine di evitare di incorrere in possibili dichiarazioni mendaci, il dichiarante è legittimato a non compilare tutte quelle voci del modulo che non attengono ad una situazione fattuale ma che riguardano valutazioni giuridiche.

Sarebbe auspicabile, quindi, che si provveda al più presto alla modifica dell’ultima versione del modulo.

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