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Tra le tante misure introdotte dal decreto legge “Cura Italia” per far fronte all’emergenza epidemiologica del COVID-19 intendiamo prendere in esame quella introdotta dall’art. 103 che ha disposto una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e una proroga della validità degli atti e dei provvedimenti comunque denominati.
Il primo comma dell’art. 103 dispone che ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data e quella del 15 aprile 2020.
In altri termini, per effetto della disposizione normativa in esame, nel calcolo dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi ai procedimenti amministrativi iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020, non si deve computare il periodo che va da tale data al 15 aprile 2020. Così come nel calcolo dei citati termini relativi ai procedimenti amministrativi iniziati dopo al 23 febbraio 2020, non si deve computare il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020.
Va da se che se uno dei termini in questione viene a scadenza nell’arco temporale ricompreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, tale scadenza è prorogata oltre 15 aprile 2020 per un periodo pari a quello compreso tra il 23 febbraio e il giorno di scadenza.
Ad esempio, se la scadenza era originariamente fissata per il 29 febbraio, il nuovo termine sarà quello del 22 aprile 2020.
L’ampiezza dell’espressione letterale utilizzata nell’art. 103 del decreto legge 18 del 2020 “procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio” porta a ritenere che la sospensione si applichi a ogni procedimento amministrativo disciplinato dalla legge statale o regionale pendente o iniziato successivamente al 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi espressamente contemplati dai commi III, IV, V e VI del medesimo articolo.
L’effetto della sospensione è reciproco e vale tanto per gli obblighi di adempimento gravati sull’ente pubblico quanto per quelli in capo al singolo cittadino.
A titolo esemplificativo la sospensione in esame opera per tutti i termini relativi ai:
– procedimenti in materia edilizia sia per quanto riguarda i termini per il rilascio dei titoli abilitativi sia per quanto riguarda i termini per il controllo delle attività di trasformazione del territorio ed edilizia;
– procedimenti relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica;
– procedure ad evidenza pubblica;
– alle procedure espropriative.
Sempre al primo comma dell’art. 103 è previsto che la sospensione dei termini innanzi descritta comporta anche la proroga o il differimento, per il tempo corrispondente, dei termini di formazione della “volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento” cioè dell’ipotesi di silenzio assenso, rifiuto, rigetto contemplati dalle leggi statali e regionali vigenti.
Per la formazione del silenzio significativo, quindi, non si deve computare il periodo che va dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Così come, per i procedimenti amministrativi iniziati dopo al 23 febbraio 2020, non si deve computare il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020.
Anche in questo caso, se il termine per la formazione del silenzio significato viene a scadenza nell’arco temporale ricompreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, tale scadenza è prorogata oltre 15 aprile 2020 per un periodo pari a quello compreso tra il 23 febbraio e il giorno di scadenza.
La medesima disposizione normativa esonera le pubbliche amministrazioni dall’adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti con priorità per quelli da considerare urgenti.
Affinchè tale disposizione possa trovare concreta attuazione le amministrazioni potranno avvalersi anche delle semplificazioni introdotte dall’art. 73 del decreto “Cura Italia”, ossia ricorrendo a sedute in videoconferenza.
Un ulteriore misura introdotta per far fronte all’emergenza epidemiologica del COVID-19 è quella contenuta nel secondo comma dell’art. 103.
Sono prorogati fino al 15 giugno 2020 tutti i certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Le conseguenze pratiche di tale disposizione possono essere così riassunte.
I certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati scaduti dal 31 gennaio 2020 al 17 marzo 2020 (data di efficacia del decreto legge “Cura Italia”), tornano ad avere efficacia fino al 15 giugno 2020.
Di contro, per quelli in scadenza dal 17 marzo al 15 aprile 2020 la loro validità è prorogata al 15 giugno 2020.
Anche in questo caso, data l’ampiezza della terminologia utilizzata nella norma in esame, si deve ritenere che la proroga di validità si applichi a tutti gli atti e provvedimenti abilitativi aventi un periodo di validità predeterminato.
Ovverosia, a titolo esemplificativo: certificati di destinazione urbanistica; permessi di costruire e SCIA, relativamente ai termini di inizio e ultimazione lavori; autorizzazioni allo scarico ex d.Lgs 152 del 2006.
Studio Giallonardi – Papa & Partners Bojano – Benevento